PEC obbligatoria per le società dal prossimo 29 novembre
11 Ottobre 2011Autoveicoli e motoveicoli: Iva e Costi
21 Ottobre 2011Con la Manovra estiva, D.L. 13 agosto 2011 n. 138 (conv. con modif. L. 148/2011) è stata rivista la tassazione delle rendite finanziarie e capital gain stabilendo che a decorrere dal 1.1.2012, l’aliquota ordinaria della ritenuta ovvero dell’imposta sostitutiva da applicare alle rendite finanziarie di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, ossia:
- agli interessi, premi e altri proventi di cui all’art. 44, TUIR;
- ai redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), TUIR;
è stabilita nella misura pari al 20%.
Il decreto legge 138/2011, convertito dalla legge 148/2011, rivedendo la tassazione delle rendite finanziarie e dei Capital gain, ha stabilito che a decorrere dal 01.01.2012, l’aliquota ordinaria della ritenuta ovvero dell’imposta sostitutiva da applicare alle rendite finanziarie di Persone Fisiche è stabilita nella misura pari al 20%. Tale aumento della tassazione degli utili derivanti da partecipazioni non qualificate, può essere parzialmente sterilizzato prevedendo il pagamento di tali somme entro il 31 dicembre 2011.
Contrariamente, i dividendi pagati ed incassati dal 1° gennaio 2012 sconteranno l’innalzamento dell’aliquota dal 12,5% al 20% introdotto dalla manovra estiva.
Gli utili percepiti da imprenditori individuali (e società di persone) sia che si tratti di partecipazioni qualificate che non qualificate sono soggetti ad una tassazione ordinaria del 49,72% (40% per gli utili conseguiti fino al 31.12.2007).
Per gli utili percepiti dalle persone fisiche, bisogna fare un distinguo tra le partecipazioni qualificate e le partecipazioni non qualificate.
- Per le partecipazioni qualificate l’art. 47, co. 1, D.P.R. 917/1986 stabilisce che, per gli utili conseguiti dalla società fino all’esercizio in corso al 31.12.2007, che i dividendi concorrano alla base imponibile limitatamente al 40% del loro ammontare, con riferimento agli utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 (2008 per gli esercizi solari), il D.M. 2.4.2008 ha stabilito relativamente ai suddetti utili che la quota imponibile dei dividendi passi dal 40% al 49,72%.
- Per le partecipazioni non qualificate l’art. 27, co. 1, D.P.R. 600/1973 stabiliva che le società di capitali operino una ritenuta a titolo di imposta con obbligo di rivalsa nella misura del 12,5%.
Novità dal 01.01.2012. La manovra Estiva, all’art. 2 comma 6 del D.L. 138/2011 (conv. con modif. L. 148/2011) ha previsto che a partire dal 01.01.2012 per quest’ultima fattispecie (partecipazioni non qualificate) la ritenuta a titolo d’imposta sia innalzata dal 12,5% al 20%.
(fonte: Fiscal Focus)