
Novità per le lettere d’intento degli esportatori abituali
6 Novembre 2014
Abolitazione comunicazione lavori di risparmio energetico a cavallo d’anno
18 Novembre 2014L’art. 9 del D.d.L. della Finanziaria 2015 introduce un nuovo regime riservato ai soggetti di minori dimensioni, destinato a sostituire gli attuali regimi esistenti, a decorrere dal 2015.
Il nuovo regime, denominato “Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi” o regime forfetario, prevede in breve:
- esonero dalla tenuta delle scritture contabili, sia ai fini IVA che reddituali;
- non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e indetraibilità dell’IVA sugli acquisti;
- esonero dalle liquidazioni/versamenti periodici IVA, dalla dichiarazione annuale, dalla comunicazione clienti e fornitori e black-list;
- non assoggettamento a ritenuta alla fonte dei ricavi/compensi;
- non assunzione della qualifica di sostituto d’imposta (il soggetto forfetario non opera ritenute alla fonte) – ciò costituisce un’ulteriore semplificazione rispetto al precedente regime dei minimi (art. 27 D.L. 98/2011);
- esclusione dall’IRAP;
- possibilità di sostenere spese per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui;
- esclusione dall’applicazione degli studi di settore/parametri;
- reddito determinato forfetariamente attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi percepiti, con conseguente irrilevanza dei costi/spese;
- introduzione, limitatamente alle imprese, di un regime agevolato anche ai fini contributivi che prevede l’eliminazione del minimale contributivo;
- applicazione al reddito conseguito di un’imposta sostitutiva del 15%, da liquidare con le consuete regole stabilite per il versamento dell’IRPEF.
Si evidenzia che il regime in esame non è riservato alle nuove iniziative ma riguarda tutte le persone fisiche che svolgono un’attività d’impresa/lavoro autonomo e che rispettano i requisiti richiesti relativamente ai ricavi/compensi e alla “struttura minimale”.
Nel nuovo regime l’onere fiscale varia sulla base dell’attività esercitata. Infatti, il reddito imponibile dei nuovi forfettari è individuato:
- applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi il coefficiente di redditività individuato in modo differenziato in base all’attività esercitata;
- il risultato così ottenuto:
- è soggetto a una imposta sostitutiva di quelle sui redditi, delle addizionali regionali e comunali, e dell’Irap pari al 15%.
Per i soggetti che rispettano le condizioni e i requisiti sopraesposti il regime forfetario costituisce il loro regime naturale che sarà applicato a partire dal 2015.
Il contribuente che “naturalmente” presenta tutti requisiti previsti può non applicare il regime in esame esercitando l’opzione per il regime ordinario ai fini IVA e redditi.
| RICORDA – L’opzione è vincolante per almeno un triennio e si estende successivamente di anno in anno; la stessa va comunicata nella dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è operata la scelta. |
Al venir meno delle condizioni che consentono l’applicazione del regime, il contribuente, dall’anno successivo, applica il regime ordinario, potendo successivamente (ri)tornare al regime forfetario se rispetta nuovamente i parametri stabiliti.
È possibile restare nel regime agevolato senza più vincoli di tempo. La riforma fa cadere, infatti, il vincolo attuale di permanenza dei cinque anni.
Il nuovo regime sostituirà i regimi agevolati oggi in vigore. In particolare:
- il regime delle nuove iniziative produttive (articolo 13 Legge 388/2000);
- il regime fiscale di vantaggio dei minimi (sostitutiva del 5% ex articolo 27, commi 1 e 2 D.l. 98/2011);
- il regime contabile agevolato degli ex minimi (articolo 27, comma 3, D.l. 98/2011):
- saranno sostituti dal nuovo regime forfettario.
| ATTENZIONE – È prevista però la possibilità di un passaggio graduale al nuovo regime per coloro i quali già oggi sono contribuenti agevolati.In particolare i contribuenti che nel 2014 adottano il regime fiscale di vantaggio dei minimi possono continuare in tale regime fino al termine del periodo temporale fissato dalla norma originaria (5 anni o compimento dei 35 anni).In questo modo non viene “cancellato” dal 1° gennaio 2015 il precedente regime dei minimi ma si viene a determinare, di fatto, un “affiancamento” dei due regimi. In questo modo per un lungo periodo la novità prevista si accosterà al vecchio regime dei minimi che non scomparirà completamente, almeno per il momento. |
Questo “affiancamento” può determinare per il contribuente che intende aprire la Partita Iva nei prossimi mesi una spinta a non attendere troppo e a procedere ad effettuarla entro il fine anno.
Qualora l’inizio attività avvenisse entro il prossimo 31 dicembre il contribuente potrebbe, infatti, accedere all’attuale regime dei minimi che fiscalmente risulta più conveniente rispetto al nuovo “regime forfettario”.
I vantaggi sono dati innanzitutto dal fatto che l’aliquota dell’imposta sostitutiva passa dall’attuale 5% al 15%. Inoltre il limite dei ricavi, fisso a 15.000 per l’attuale regime dei minimi, nel nuovo regime forfettario varia dai 15.000 a 40.000 differenziandosi sulla base del codice ateco.
Attenzione alla base imponibile: mentre nel regime dei minimi il reddito su cui applicare l’imposta sostitutiva del 5% è dato dal reddito (ricavi meno costi), nel nuovo forfettario il reddito imponibile si calcola attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività (distinto per sulla base del codice ateco del contribuente) sui ricavi conseguiti. In particolare per i professionisti il coefficiente è pari al 78% pertanto in caso di fatturato pari a 10.000 euro l’imposta sostituiva si calcolerà su una base imponibile di 7.800 euro.
Per contro il contribuente che aprisse la partita Iva entro fine anno si troverebbe a versare le imposte per questi ultimi due mesi del 2014 e nel nuovo regime il versamento dei contributi non avviene più sui minimali ma sul reddito dichiarato.
Inoltre non bisogna scordare il fatto che per il contribuente che aderisce al nuovo regime forfettario nel primo triennio l’onere fiscale viene ridotto a un terzo. In particolare il reddito, assoggettato all’imposta sostitutiva del 15%, è ridotto di 1/3 per l’anno di inizio attività e per i 2 successivi. Un’agevolazione non irrilevante anche se peggiorativa rispetto all’attuale regime dei minimi visto che in questo caso il privilegio dura cinque anni.
Il nuovo regime è stato approvato con la Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190 pubblicata sul supplemento ordinario n. 99 alla Gazzetta ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014) dall’articolo 1, commi da 54 a 89.
(Fonte: Fiscal Focus)

