SCIA senza bollo se non è previsto il rilascio di certificazioni
9 Aprile 2013Novità Dichiarazione Iva 2013
23 Aprile 2013Con la risoluzione n. 19/E del 25 marzo 2013 l’Amministrazione Finanziaria fornisce chiarimenti in merito alla prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria.
In particolare, si chiarisce quali sono i documenti ritenuti validi affinché l’operazione possa considerarsi cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell’art. 41 del D.L. 331/1993, con particolare riferimento alle clausole “franco fabbrica”, ossia con trasporto a cura del cessionario (= acquirente).
Le cessioni di beni intracomunitarie non sono soggette a Iva perché vige il principio di imponibilità nel Paese di destinazione. Sono considerate tali le operazioni che soddisfano congiuntamente questi quattro requisiti:
- onerosità dell’operazione;
- acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
- status di operatore economico del cedente e cessionario;
- movimentazione effettiva dei beni dall’Italia ad altro Stato Ue.
Per poter beneficiare del regime di non imponibilità, quindi poter emettere fattura senza Iva, è necessario che:
- cedente e acquirente siano presenti nell’archivio VIES;
- il cedente sia in possesso di adeguate prove documentali che attestino la movimentazione dei beni.
In merito a quest’ultimo punto, la Direttiva 2006/112/CE lascia ai singoli Stati membri la libertà di definire quale sia la forma e la tipologia di prova atta a dimostrare il trasporto dei beni, ma la legge italiana non prevede alcuna specifica disposizione in merito.
Il vuoto normativo è stato colmato, come spesso accade, da alcuni interventi dell’Amministrazione Finanziaria.
Nella risoluzione n. 345/E del 28.11.2007 l’Agenzia delle Entrate in risposta a un interpello in cui veniva chiesto quale fosse la documentazione da esibire come prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria di beni, afferma che:
- sotto il profilo fiscale è necessario conservare:
- la fattura di vendita emessa ai sensi dell’art. 41 del D.l. 331/1993;
- gli elenchi Intrastat;
- mentre per quanto riguarda i documenti non fiscali può costituire prova, quindi possono essere conservati:
- il documento di trasporto CMR, firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta;
- la rimessa bancaria dell’acquirente relativa al pagamento dei beni.
Tali documenti devono essere conservati a cura del cedente entro i limiti previsti per l’accertamento ai fini Iva (art. 57 del D.P.R. 633/72), ossia:
- fino al 31.12 del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa alle operazioni effettuate;
- se la dichiarazione non è stata presentata, fino al 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Anche le scritture contabili, le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e spediti, conservati secondo le disposizioni del codice civile, possono concorrere a dimostrare la corretta effettuazione dell’operazione intracomunitaria.
Nella risoluzione 477/E del 15.12.2008 l’Agenzia ha fornito un altro importante chiarimento, ossia che se il cedente non ha provveduto direttamente al trasporto delle merci e non è in grado di esibire il CMR (come spesso accade nelle cessioni franco fabbrica), la prova potrà essere fornita con qualunque altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in un altro Stato membro. Il riferimento al CMR, riportato nella risoluzione precedente, è pertanto meramente esemplificativo.
Nella recente risoluzione n. 19/E del 25.03.2013 l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che:
- il CMR elettronico, avente il medesimo contenuto di quello cartaceo, costituisca un mezzo di prova idoneo a dimostrare l’uscita della merce dal territorio nazionale;
- costituisce un mezzo di prova equivalente al CMR cartaceo, un insieme di documenti dal quale si possano ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario), tra cui anche l’utilizzo delle informazioni tratte dal sistema informatico del vettore, da cui risulta che la merce ha lasciato il territorio dello Stato e ha altresì raggiunto il territorio di un altro Stato membro.
L’Amministrazione Finanziaria nell’ammettere quali mezzi di prova un insieme di documenti dal quale si possano ricavare le medesime informazioni presenti nello CMR cartaceo e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario), osserva che il CMR in formato elettronico ovvero le informazioni tratte dal sistema informatico del vettore), non avendo le caratteristiche per essere considerati documenti informatici, sono da qualificarsi, sotto il profilo giuridico, come documenti analogici.
Pertanto per essere giuridicamente rilevanti devono essere materializzati su un supporto fisico.
(Fonte: Fiscal Focus)
