L’imposta di bollo è obbligatoria sulle fatture, anche mediche, libri giornali contabili e i documenti di importo complessivo superiore a € 77,47 e si applica su:
In merito all’assolvimento del bollo su fatture di 2,00 euro se superano l’importo di 77,47 euro e per libri, scritture contabili e documenti tributari elettronici, le modalità di pagamento sono state semplificate con la possibilità di versare l’imposta solo con il modello F24.
Pertanto la marca da bollo non deve essere applicata fisicamente sul documento mediante contrassegno telematico ma deve essere indicata la dicitura “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014 art. 6”.
Ai sensi dell’art. 6 del DM 17.6.2014, le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare una specifica annotazione di assolvimento dell’imposta. Nei suddetti casi, in fase di elaborazione della fattura elettronica vanno valorizzati i seguenti campi:
Lo split payment dell’Iva o il regime reverse charge non obbligano al versamento del bollo sulla fattura.
Il nuovo codice tributo da indicare nel modello F24 per il versamento del bollo virtuale su fattura elettronica approvato in data 2 dicembre 2014 con la Risoluzione 106/E Agenzia delle Entrate è: “2501”, denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”.
Il versamento dell’imposta di bollo virtuale con F24 su fatture elettroniche, registri e altri atti soggetti al tributo, deve essere effettuata entro 120 giorni dopo la chiusura dell’esercizio.
Ciò significa che entro tale termine (30 aprile – 29 in caso di anno bisestile – dell’anno successivo per gli esercizi solari) deve essere pagato il bollo su tutte le fatture emesse nel precedente anno.
Altra novità, riguarda la soppressione dell’obbligo da parte dei contribuenti di comunicare preventivamente all’Agenzia delle Entrate con l’invio di una raccomandata, la volontà di assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale.
(Fonte: guidafisco.it)