Nuovo aumento di un punto percentuale dei contributi previdenziali dovuti per gli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 8 agosto 1995 n. 335, a decorrere dal 2012. È questa la novità prevista dall’art. 22 comma 1 della L. 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012).
Ricordo che la Gestione separata INPS exL. 335/95 raccoglie una platea eterogenea di lavoratori, in particolare i collaboratori a progetto, gli altri collaboratori coordinati e continuativi, i professionisti senza Cassa di previdenza di categoria, gli associati in partecipazione che apportano solo lavoro, ivenditori a domicilio e i lavoratori autonomi occasionali.
L’ulteriore aumento dell’1% dei contributi INPS riguarda tutti gli iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, quindi sia i soggetti iscritti solo alla suddetta Gestione separata, sia i soggetti assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie (ad esempio, dipendenti che svolgono anche collaborazioni), sia i pensionati (diretti, indiretti o di reversibilità).
In relazione ai soggetti iscritti solo alla Gestione separata INPS e non pensionati, l’aliquota contributiva previdenziale aumenta dal 26% al 27%, cui si aggiunge il contributo assistenziale dello 0,72%, finalizzato al finanziamento delle prestazioni economiche temporanee erogate dall’INPS (indennità di maternità/paternità, trattamento economico per congedo parentale, indennità giornaliera di malattia, indennità di malattia per degenza ospedaliera, assegno per il nucleo familiare). Dal 2012, pertanto, nei confronti dei soggetti in esame è dovuta una contribuzione totale del 27,72%.
Nei confronti dei soggetti iscritti anche a un’altra Gestione previdenziale obbligatoria opensionati, l’aliquota contributiva previdenziale passa invece dal 17% al 18%; continua anon essere dovuto il contributo assistenziale dello 0,72%.
La suddetta “cassa allargata” non trova però applicazione in relazione agli altri iscritti alla Gestione separata INPS i cui redditi non sono assimilati a quelli di lavoro dipendente, in particolare nei confronti degli associati in partecipazione che apportano solo lavoro, dei venditori a domicilio, dei lavoratori autonomi occasionali e dei professionisti senza Cassa di previdenza di categoria. Nei confronti dei suddetti soggetti, pertanto, le nuove aliquote del 27,72% e del 18% si applicano già con riferimento ai compensi corrisposti dal 1° gennaio 2012, anche se relativi ad anni precedenti, ferma restando, per i venditori a domicilio e i lavoratori autonomi occasionali, la franchigia di 5.000 euro di reddito annui non assoggettabili a contribuzione.
Per evitare ulteriori aggravi, dunque, è opportuno procedere ai pagamenti dei compensi entro il 31 dicembre 2011, oppure, ove sia applicabile la “cassa allargata”, entro il 12 gennaio 2012.
Per quanto riguarda la ripartizione dell’onere contributivo, anche le nuove aliquote del 27,72% e del 18%, applicabili dal 2012, seguono le ordinarie regole già vigenti. In particolare, nei confronti dei lavoratori a progetto, dei collaboratori coordinati e continuativi, dei venditori a domicilio e dei lavoratori autonomi occasionali, i contributi dovuti sono ripartiti per 1/3 a carico del lavoratore e per i restanti 2/3 a carico del committente. Leggermente diversa la situazione nei rapporti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, dove l’onere contributivo è ripartito per il 45% a carico dell’associato e per il restante 55% a carico dell’associante.
Nessuna novità, infine, per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, chepossono applicare nei confronti del committente una rivalsa contributiva nella misura del 4%dei compensi lordi.
(Fonte: Eutekne.info)