Con il DL 6 dicembre 2011 n. 201, noto anche come Decreto “Salva Italia”, vengono definiti, all’art. 24, i pilastri portanti di una riforma delle pensioni finalizzata a garantire il rispetto dei vincoli di bilancio e la stabilità economico-finanziaria, oltre a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico.
Una prima novità della riforma è costituita dall’introduzione del sistema di calcolo contributivo con il metodo del pro-rata; con questa modalità, dal 1° gennaio 2012, si calcolerà la quota di pensione corrispondente all’anzianità contributiva maturata a decorrere da tale data.
Un ulteriore intervento significativo è costituito dall’abrogazione delle finestre mobili – regime delle decorrenze – in quanto inglobate nei nuovi requisiti di accesso, e viene altresì soppresso il sistema delle quote legate alla somma di età anagrafica e contributiva, con conseguente venir meno delle pensioni di anzianità conseguibili attraverso di esse.
Per quanto concerne l’innalzamento dell’età pensionabile, l’intervento colpisce la generalità dei lavoratori, sia dipendenti che autonomi; per tutti i requisiti anagrafici si tiene conto degli incrementi della speranza di vita ex art. 12 del DL 78/2010.
In sintesi, dal 1° gennaio 2012, l’età per il pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti del settore privato viene elevata a 62 anni e a 63 e 6 mesi per le lavoratrici autonome. L’equiparazione dell’età delle donne a quella degli uomini (66 anni) avverrà nel 2018, sempre tenendo conto della variazione della speranza di vita. Nel frattempo, dall’età di 62 anni all’età di 70 anni vige ilpensionamento flessibile, con applicazione dei relativi coefficienti di trasformazione calcolati fino a 70 anni.
Si segnala, in particolare, il permanere del requisito minimo dell’anzianità contributiva di 20 anni previsto dal precedente ordinamento per la pensione di vecchiaia.
Invece, l’accesso alla pensione anticipata – ex pensione di anzianità – è possibile, dal 2012, con un’anzianità di 42 anni e 1 mese per gli uomini e di 41 anni e 1 mese per le donne, anch’essa indicizzata alla longevità. Questi requisiti contributivi aumentano di un ulteriore mese sia nell’anno 2013 che nel 2014.
Nel DL, si prevedono penalizzazioni percentuali del2% per ogni anno di anticipo rispetto a 62 anni sulla quota retributiva dell’importo della pensione, tali da costituire un effettivo disincentivo al pensionamento anticipato rispetto a quello di vecchiaia.
E ancora, nel decreto in esame si prevede l’aumento graduale delle aliquote contributive dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti, che sono incrementate progressivamente dal 2012 dell’ 1,3% e dello 0,45% negli anni successivi, fino a raggiungere il livello del 24%.
In un documento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si evidenziano aspetti relativi all’entrata a regime del sistema, ovvero con pensioni totalmente contributive a partire dal 2035 circa.
In particolare, i requisiti di accesso alle prestazioni, nel sistema a regime, prevedono la coesistenza di un’anzianità contributiva di 20 anni, 67 anni di età e un importo della pensione non inferiore ad almeno 1,5 volte l’assegno sociale (soglia indicizzata) per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia. Si prescinde dal requisito di importo minimo se in possesso di un’età anagrafica di 70 anni di età e di un’anzianità contributiva di almeno 5 anni. Con riferimento alla possibilità di accedere alla pensione anticipata, il diritto si acquisisce al compimento dei 63 anni di età, con un’anzianità contributiva di 20 anni e l’ammontare mensile della prima rata di pensione non inferiore ad un importo soglia (indicizzato) pari a 2,8 volte l’assegno sociale.
Infine, alcune importanti novità riguardano gli enti previdenziali di diritto privato dei professionisti.
In particolare, nel decreto si dispone che le Casse di Previdenza autonome, comprese dunque quelle dei liberi professionisti, dovranno adottare, entro il 31 marzo 2012,misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni.
Se le delibere in materia non saranno approvate dai Ministeri vigilanti entro 30 giorni dalla ricezione delle medesime, ovvero in caso di parere negativo, si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2012 le disposizioni relative al meccanismo del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni, nonché un contributo di solidarietà nella misura dell’1% a carico dei pensionati per gli anni 2012 e 2013.
(Fonte: Eutekne.info)